regolamento esercizi ricettivi

SETTORE AMMINISTRATIVO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP
Si comunica che la Regione Lazio con Regolamento 7/8/2015, n. 8 –( Bollettino Ufficiale Regione Lazio  N. 73 del 10/09/2015) ha approvato la nuova disciplina delle seguenti strutture ricettive extralberghiere:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e appartamenti per vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di campagna;
h) Rifugi montani;
i) Rifugi escursionistici.
L’Art. 18 (Disposizioni transitorie) dispone che:
“ 1. L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell’articolo 14, entro il 31 dicembre 2015.
4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007.
5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi. “
Mentre l’ Art. 19 (Abrogazioni) stabilisce che:
“ 1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 18 sono abrogati:
a) il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere);
b) il regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16) c) il regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 18 (Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 “Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16”)”.
 
Pertanto entro il 31/12/2015 chi esercita, anche in modo non imprenditoriale, le attività suindicate dovrà provvedere all’adeguamento previsto per legge e presentare al Comune la prevista SCIA ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 8/2015.

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