SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SUAP
ATTENZIONE
In base alle recenti modifiche apportate dalla L. 7 agosto 2015 n. 124 c.d. "Riforma Madia" alla precedente L. 7 agosto 1990 n. 241 si invita a voler porre particolare attenzione alla compilazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Infatti in caso di accertata carenza dei requisiti o presupposti a corredo della S.C.I.A. l'Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. Qualora risulti possibile conformare l'attività alla normativa vigente, il richiedente verrà invitato a farlo ma verrà comunque disposta la sospensione dell'attività.
Si raccomanda pertanto di voler consegnare la SCIA solo nel caso in cui questa è completa in tutte le sue parti, con tutte le dichiarazioni e allegati previsti, nonché della firma (autografa o digitale) e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda a tutte le ditte/imprese/società che l'indirizzo di posta certificata (P.E.C.) è OBBLIGATORIO al fine delle successive comunicazioni da parte dell'Amministrazione.
Si riporta di seguito l'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 della L. 124/2015:
L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – Scia
1) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato,..................................."
2) .... omissis ......
3) L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.......
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