SETTORE AMMINISTRATIVO
A S S E G N O D I M A T E R N I T A’ 2 0 1 6
Prot. 1648
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto l’art. 74 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8/3/2000, n. 53»;
Visto l’art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;
R E N D E N O T O
– la domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
– ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all’assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 5);
– in mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
– l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di €. 1.694,45 (€. 338,89 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2016 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
– la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
– il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative ai nati nell’anno 2015, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 16.954,95;
– il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.
Questo avviso è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 26/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARMANDO ALUISI
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