SETTORE AMMINISTRATIVO
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Prot.1647
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto l’art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;
R E N D E N O T O
– la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l’anno 2016, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2017;
– sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
– ai sensi dell’art. 80, c. 5, della l. 23/12/ 2000, n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;
– l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di €. 141,30 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, c. 3, ultimo periodo, della l. 23/12/1998, n. 448 e ss.mm.ii.;
– il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica;
– la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
– il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all’anno 2015 è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 8.555,99;
– il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.
Questo avviso è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 26/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ARMANDO ALUISI
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