2021-05-25
VITERBO - Respinto dal Tar del Lazio anche l’ultimo ricorso presentato dalla Talete contro i comuni ex Cobalb. La società del servizio idrico integrato aveva impugnato la delibera dell'allora commissario straordinario del Comune di Valentano che stabiliva ''di sciogliere ed estinguere in via anticipata il contratto di servizio in essere con Cobalb SpA, a far data dal 31 dicembre 2017, al fine di affidare in via urgente a Talete SpA – nella sua qualità di soggetto unico, e in adempimento a un obbligo di legge – la fornitura e la gestione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue prodotte nel territorio comunale (e alla data odierna di competenza di Cobalb), e tutti i rapporti patrimoniali ad esso annessi o connessi, ivi inclusi i beni afferenti detto servizio''.
Talete sosteneva invece ''che esclusivamente l’ente di governo dell’Ato è attributario del potere di individuazione delle modalità di gestione del servizio e di disporre l’affidamento del servizio e che, comunque, la procedura di presa in carico delle gestioni precedentemente affidate ad altre società pubbliche (in particolare Cobalb) dei sindaci e dei presidenti delle Provincie nella fattispecie non rispettata. Le deduzioni successive sono incentrate sull’illegittimità della deliberazione in quanto con la stessa è stata ordina la presa in carico di un servizio che non può giuridicamente essere gestito, in quanto carente della prescritta autorizzazione (…). Al riguardo, parte ricorrente ha dato ampiamente conto delle problematiche riferite alle inadeguatezze tecniche della rete fognaria e del depuratore, per il cui adeguamento è stata indetta, nel 2015, apposita procedura di selezione per l’affidamento dei relativi lavori, i quali, tuttavia, non sono stati eseguiti, con la conseguenza che sussisterebbe, secondo parte ricorrente, una impossibilità giuridica della gestione tale da rendere configurabile la nullità della stessa con riferimento al suo oggetto''.
Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato nel merito: ''Sussiste l’obbligo dei Comuni interessati di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato (nel caso di specie, Talete Spa.); tale obbligo deriva dalla stipula della convenzione di cooperazione che i Comuni ricorrenti hanno sottoscritto il 22.7.1999 (cfr. articoli 11 e 18, in cui si prevede che i Comuni sottoscrittori si impegnano ai fini del successivo trasferimento al gestore ad effettuare la ricognizione delle opere e degli impianti)''.
Il Tar poi aggiunge: ''Le problematiche riferite alla inadeguatezza delle infrastrutture ed ai ritardi nell’esecuzione dei lavori di adeguamento delle stesse, incidenti sul rilascio della necessaria autorizzazione allo scarico delle acque reflue, non integrano una preclusione assoluta all’espletamento delle attività demandate al gestore unico né, tanto meno, determinano una inesistenza dell’oggetto della deliberazione gravata. Si osserva, infatti, che l’ATO 1 Lazio nord-Viterbo è titolare di specifiche attribuzioni in ordine alla vigilanza ed al coordinamento, tra l’altro, in relazione allo stato ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali, al completamento del passaggio del servizio al gestore unico, alla continuità e uniformità del servizio medesimo reso dal gestore ai Comuni''.
A novembre del 2019 il Tar del Lazio aveva già respinto i ricorsi della Talete contro identiche delibere adottate dai Comuni di Grotte di Castro (20 settembre), Gradoli (6 dicembre), Capodimonte (21 dicembre), Montefiascone (14 dicembre), Marta (12 dicembre), Bolsena (29 novembre), San Lorenzo Nuovo (6 dicembre).
Nel frattempo, un anno fa, è stato siglato il protocollo d'intesa tra i Comuni del comprensorio del lago di Bolsena, la Regione Lazio, l'Amministrazione provinciale di Viterbo, l'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1-Lazio Nord e Talete spa per la gestione degli impianti dell'ex Cobalb.
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